Giovani Marmotte In qualche convegno ho sentito alcuni giuristi dare una interpretazione quasi positiva delle sentenze della Cassazione sul danno esistenziale. Anche per le Compagnie è cosi. Ecco, senza commenti, il  manuale operativo di un gruppo assicurativo. Invito nuovamente i lettori a rispondere al sondaggio sul danno morale (di fianco).

3 Commenti per “Dann morale: manuale operativo di una compagnia assicuratrice”

  1. donato scrive:
    13 marzo 2009 at 18:59

    Per il momento non ho avuto contestazioni sulla liquidazione del danno morale.
    Presumo che viste le direttive di questa compagnia altre la seguiranno per cui in futuro potrei trovarmi di fronte al rifiuto del pagamento del danno morale d’altra parte un dipendente non credo possa autonomamente andare contro i voleri del suo datore di lavoro.
    Se come è vero con l’indennizzo diretto, il contenzioso non è diminuito, sarà vero che aumenterà per capire come i giudici di merito interpretano la sentenza. D’altra parte sappiamo bene come e da chi è stata partorita questa sentenza e come al solito pagheranno i danneggiati a favore dei potenti!.

  2. Gianmarco Cesari scrive:
    14 marzo 2009 at 11:31

    Meraviglia l’incompetenza e l’ignoranza giuridica e scientifica, la lettura distorta e superficiale del contenuto delle sentenze delle sezioni unite e la spinta al contenzioso giudiziale imposta alle trattative stragiudiziali da parte di chi possa essere l’autore della redazione dello scritto, evidentemente neanche aggiornato in materia dal punto di vista medico legale e psicologico forense. Personalmente consiglio di non coltivare alcuna trattativa stragiudiziale qualora si dimostri incompetenza ed irrazionalità nella gestione della liquidazione di un danno alla persona. Il vero contenuto delle sezioni unite è quello consistente nella necessità della personalizzazione equitativa del danno alla persona ai fini del risarcimento integrale disancorato dalle tabelle e la fine dell’automatismo tabellare. Chi dopo le sezioni unite riceva offerte calcolate matematicamente senza alcuna personalizzazione ha infatti il diritto-dovere di contestarle quali non congrue rispetto alla dignità umana lesa. Le relazioni medico legali che considerino solo un numero di percentuale di invalidità permanente senza adeguate ed argomentate considerazioni sulle condizioni personali e soggettive degli aspetti dinamico relazionali sono dopo le sezioni unite sono del tutto inadeguate a relazionare sul danno alla persona. Si faccia attenzione che la necessità di personalizzazione equitativa di cui alle sentenze delle sezioni unite è anche da riferirsi alla invalidità temporanea assoluta e parziale per cui non ha più alcun senso calcolare matematicamente somme di 40 e al giorno soltanto senza adeguata personalizzazione in base alla sofferenza ed al pregiudizio esistenziale temporaneo subito.

  3. simone scrive:
    16 marzo 2009 at 15:03

    Leggere quel manuale fa venire in mente tante cose che purtroppo non si possono dire e scrivere senza incappare in facili denunce, pertanto mi limito soltanto a dire che è una vergogna e soprattutto è una vergogna che le associazioni dei consumatori non abbiano ancora detto nulla e con il loro silenzio avallino tali misure che vanno contro il cittadino.
    Dove siete associazoni dei consumatori????? fateci sapere cosa pensate di questa cosa e speriamo che almeno stavolta la vostra figura sia meno pessima di quella che avete fatto sino ad oggi.
    Simone.

Lascia un commento