Apprendiamo da Fabio Quadri, presidente dell’UNARCA, che sono stati presentati due emendamenti, che riproduciamo, volti a rendere facoltativo l’indennizzo diretto e a ripristinare il diritto all’assistenza dei danneggiati. Sono giunti in zona Cesarini e firmati da parlamentari dell’opposizione con scarse, per non dire nulle, speranze di approvazione, tenuto conto della seduta del 30 maggio.
Seduta del 6 giugno 2007(Il fascicolo non comprende gli emendamenti dichiarati inammissibili, votati e ritirati)
Qui si può seguire il dibattito.
Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis. (Modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005). – 1. All’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, di cui sia accertata per iscritto la responsabilità tra le parti con modello CID o scritto equivalente, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato promuove l’azione diretta ai sensi dell’articolo 144».
2. Al comma 1 dell’articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è soppressa la lettera d).
3. L’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
*56. 02. D’Agrò, Ciocchetti, Formisano, Carlucci.
Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis. (Modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005). – 1. All’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, di cui sia accertata per iscritto la responsabilità tra le parti con modello CID o scritto equivalente, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato promuove l’azione diretta ai sensi dell’articolo 144».
2. Al comma 1 dell’articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è soppressa la lettera d).
3. L’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
*56. 0210. Siliquini.