Tre novità e due da tenere sott’occhio:

PROFESSIONI: BERSELLI, DOPO ELEZIONI RIFORMA AVVOCATURA  (pericolo riserva esclusiva degli avvocati sulla consulenza legale)

 Incentivi, verso decreto da 350 mln prossima settimana in Cdm (pericolo  emendamento “porcata”)

Rc auto, tariffe in aumento e rimborsi lenti. L’Isvap avvia un’inchiesta fra le compagnie  (ma i tempi di liquidazione piu rapidi di uno zerovirgola non erano l’unico  risultato positivo della procedura di indennizzo diretto?)

Avvisato da Claudio Bosco, qui il testo del decreto legislativo sulla conciliazione obbligatoria che riguarda (vedi art. 5) anche il risarcimento dei danni da circolazione stradale e che entrerà in vigore tra un anno approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 febbraio.  Regalo alle Compagnie, una opportunità per i patrocinatori, fine dell’attività stragiudiziale? La discussione è aperta.

noia.jpgL’Audizione di SNA e UNAPASS in Commissione Finanze della Camera sembra una fotocopia di quelle dell’ANIA e dell’ISVAP (vedi ANIA – ISVAP – ADICONSUM: odore di concertazione?). Cosa si desidera? Ma certo, come l’ANIA, si chiede non risarcire più i sinistri con lesioni di lieve entità, mortificare quelli con danni alla persona gravi e rispristinare “l’obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto contrariamente a quanto ha affermato la sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2009 circa la natura non obbligatoria dell’anzidetto sistema di risarcimento“.  Ci sarà mai qualcuno un giorno che, in Commissione Finanze, avrà l’ardore di sostenere che una Sentenza della Corte Costituzionale non è “pizza e fichi” come sembra a tutti gli “auditi”?  Perchè tutti dicono le stesse cose? Perchè non si convocano i patrocinatori, gli artigiani, le associazioni dei Familiari Vittime della Strada? Quali fregature per assicurati e danneggiati bollono in pentola?

automobilista_logo.gifRisarcimento Rc auto: senza un consulente in infortunistica non vai da nessuna parte

MARCHIONNI E LIGRESTI

E’ SEMPRE COLPA DEGLI ALTRI…….

Fonsai: Marchionni, senza provvedimenti certo aumento tariffe Rc Auto (Mi.Fi.)

MILANO (MF-DJ)–”Piu’ che di un rischio si tratta di una certezza, se non saranno presi provvedimenti indispensabili per equilibrare il mercato”. Per un certo periodo “le compagnie hanno pensato solo a farsi la guerra dei prezzi, dimenticando gli elementi tecnici per calcolare le tariffe. L’unico obiettivo era offrire polizze auto a un prezzo piu’ basso dei concorrenti, qualunque fosse. Questo ha fatto saltare ogni redditivita’” e poi “ci sono altri fattori che destabilizzano il mercato”.

Lo ha spiegato l’a.d. e d.g. di FonSai, Fausto Marchionni, relativamente al rischio di nuovi aumenti delle tariffe rc Auto fino all’8%, ventilati dal presidente dell’Ania Fabio Cerchiai. Il manager spiega poi il fenomeno delle truffe, “diffuse soprattutto in alcune aree del sud Italia”, e per ridurle afferma che “bisogna moralizzare tutto il mercato. Il problema non sono solo i sinistri falsi, ma ancora di piu’ quelli gonfiati. Nella catena del risarcimento si inseriscono spesso figure, come i consulenti per l’infortunistica stradale, che senza avere nessuna regolamentazione o albo professionale fanno lievitare i costi dei sinistri. Un sistema che e’ tollerabile quando il mercato cresce, ma che non si puo’ sopportare se le cose non vanno bene”.

Sui conti poi Marchionni afferma che “per prudenza abbiamo deciso di incrementare ulteriormente le riserve. Per questo il combined ratio del gruppo (il rapporto tra spese e sinistri pagati rispetto ai premi incassati, ndr) aumentera’ di qualche punto. Ma la scelta per il 2009, il peggiore nella storia del gruppo, e’ stata mettere in sicurezza l’azienda. Quest’anno il combined ratio sara’, di conseguenza, poco significativo. E poi abbiamo svalutato diversi asset che porteranno minusvalenze sui conti 2009, ma ci presentiamo in salute per il 2010 e ci prepariamo anche per le nuove regole di Solvency II. Abbiamo messo in atto una serie di misure che ci fanno essere ottimisti”. Inoltre “abbiamo fatto gia’ un incremento (delle tariffe) l’anno scorso e l’ultimo intervento a dicembre con l’introduzione di una nuova tariffa che ha premiato i clienti piu’ virtuosi. E l’incremento medio e’ stato del 5%. Per ora dovrebbe bastare, ma in un orizzonte temporale di sei mesi rifaremo i conti e se ce ne sara’ bisogno ritoccheremo ancora le tariffe”.

Sul dividendo quindi l’a.d. afferma che “decidera’ il consiglio. Ma per quanto mi riguarda sono convinto che le contromisure del 2009 daranno risultati gia’ quest’anno, cosi’ che oggi si puo’ prelevare un po’ del fieno messo in cascina per dare soddisfazione agli azionisti”. red/vz

images1.jpgANIA, ISVAP, ADICONSUM la pensano allo stesso modo. C’è odore di concertazione nell’aria. Ricordiamo che Adiconsum è membro dell’Advisory Board della Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e vice presidente del Forum Ania-Consumatori (tutti organismi presieduti dall’Ania). Dove certa stampa trovi elementi di litigio non si sa. Infatti, sulle questioni essenziali che governano il sistema dei risarcimenti nella RC auto sono tutti d’accordo. Anzi sembra che qualcuno sia più realista del re.

ALCUNI ELEMENTI IN COMUNE

REGOLARE (RIDURRE) IL RISARCIMENTO PER I DANNI GRAVI ALLA PERSONA

AUDIZIONE ANIA 9 FEBBRAIO 2010

Con riferimento ai danni alla persona più gravi (quelli con almeno 10 punti di invalidità), dobbiamo ancora una volta segnalare che manca a tutt’oggi la disciplina per la valutazione economica e medico-legale di tali lesioni, nonostante da tempo si sia completato l’iter per la sua approvazione. In assenza della normativa, i tribunali aggiornano le tabelle di valutazione economica delle lesioni sulla base dei criteri più disparati. Le nuove tabelle del Tribunale di Milano, introdotte nella scorsa estate e via via applicate da un numero rilevante di altri tribunali, comportano un aumento dei costi di liquidazione del 15% e ne consegue un aggravamento del fabbisogno tariffario di circa il 5%.

AUDIZIONE ISVAP 11 FEBBRAIO

La fissazione dei valori economici e medico legali per la valutazione dei danni alla persona derivanti da lesioni di maggiore entità (da 10 a 100 punti di invalidità). Positivi riflessi potrebbero generarsi, oltre che sulla dinamica dei costi del sistema, sulla celerità dei pagamenti e omogeneità di trattamento tra danneggiati residenti in diverse aree del Paese;

COMUNICATO ADICONSUM 10 FEBBRAIO

Introdurre la rendita vitalizia nei risarcimenti per danni gravi alla persona al posto della liquidazione di capitale. Questo meccanismo smaschererebbe i numerosi casi di falsi invalidi. Regolarizzare, con la promulgazione del decreto ministeriale mancante in tema di danno alla persona, le invalidità permanenti dal 10% di IP al 100% di IP.

CONTRO LA FACOLTATIVITA’ DEL RISARCIMENTO DIRETTO E L’ASSISTENZA NELLA FASE STRAGIUDIZIALE

AUDIZIONE ANIA 9 FEBBRAIO 2010

Garantire il funzionamento del sistema di risarcimento diretto. La sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2009 ha affermato, sulla base della normativa vigente, la natura non obbligatoria del sistema di risarcimento diretto nella fase giudiziaria, lasciando al danneggiato la possibilità di rivolgere la richiesta all’assicuratore del veicolo civilmente responsabile. Come hanno già ricordato, in questa stessa sede, anche esponenti dei Sindacati degli agenti e delle Associazioni dei consumatori, occorre intervenire con immediatezza con una correzione legislativa della disciplina. Nel rispetto dei principi contenuti nella sentenza, occorre evitare incertezze sull’obbligatorietà della procedura che favorirebbero il ritorno di costi impropri, con grave pregiudizio in termini di prezzi delle coperture r.c. auto per tutti i cittadini.

AUDIZIONE ISVAP 11 FEBBRAIO

In tema di risarcimento diretto, appare necessario un intervento correttivo che fughi le incertezze in ordine alla esclusività della procedura, volto a salvaguardare il buon funzionamento del sistema;

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

AUDIZIONE ISVAP 11 FEBBRAIO

Da tempo l’Autorità richiama l’attenzione delle compagnie sulla necessità di un salto di qualità nel rafforzamento delle strutture di liquidazione dei sinistri, anche attraverso investimenti in risorse umane e tecnologiche che consentano: di pagare presto e meglio, arginare il contenzioso, combattere le frodi, in una parola aumentare efficienza ed efficacia dell’intero processo. Il risarcimento diretto agevola questo percorso virtuoso. Un rafforzamento dimensionale ma non solo: innovazioni di processo sono possibili – e, in effetti, in taluni casi sono già in atto – per rivedere la filiera della riparazione e liquidazione del danno; ulteriori vantaggi potrebbero derivare dalla diffusione di formule contrattuali che prevedono il risarcimento in forma specifica.

COMUNICATO ADICONSUM 10 FEBBRAIO

Riparazione del veicolo. L’applicazione dell’art 14 del regolamento attuativo del risarcimento diretto è stato disatteso da sconti inesistenti a chi avesse favorito l’intervento ripartivo del veicolo dal proprio assicuratore.

L’Adiconsum: una ne fa e cento ne pensa.

scritto da admin il 10 febbraio 2010

t-shirt_pericolo.jpgIl comunicato dell’Adiconsum non sappiamo da cosa sia generato. Forse è un contributo alla contemporanea audizione-lamentazione del presidente dell’ANIA nella commissione finanze della Camera, dove le compagnie sembrano cappuccetto rosso e le Vittime della Strada il lupo cattivo. A parte la richiesta di una Agenzia Antifrode, argomento di cui si parla da anni, ma che se si vuole fare seriamente non costa certo pochi spiccioli, l’Adiconsum:

  • chiede di trasformare i risarcimenti per le lesioni gravi in indennizzi (il che sarebbe una pacchia per le Compagnie proprio per le lesioni meritevoli di maggiore tutela) ipotizzando, con un cinismo inqualificabile, una relazione tra falsi invalidi e Vittime della Strada che hanno subito lesioni gravi e gravissime e che, prima di essere risarcite, sono valutate attentamente da occhiuti medici legali delle Assicurazioni;
  • in un momento di sofferenza per il mondo delle imprese artigiane esalta il risarcimento in forma specifica che vuole trasformare gli imprenditori in meri prestatori d’opera,
  • chiede di istituire la figura del perito terzo per ridurre del 30% i risarcimenti, forse per accontentare le pie illusioni di qualche sindacato in sofferenza,
  • vuole eliminare ciò che è già stato eliminato, con i peana della ineffabile associazione, ovvero il diritto all’assistenza del danneggiato fin dalla delicata fase stragiudiziale;
  • esalta il meccanismo di conciliazione ANIA-Consumatori che, ricordiamo, è finanziato dalla stesse Compagnie (per approfondimenti leggere: Nostro intervento sul Giornale: “Consumatori, lo strano affare della conciliazione) .

Sommando i desiderata dell’ANIA, che vuole eliminare le lesioni lievi e gridare allo scandalo per le prudenti tabelle di Milano, e quelli dell’Adiconsum, che osa ancor più delle Compagnie sulle lesioni gravi, c’è da preoccuparsi parecchio.

Gli imprenditori artigiani, sia quelli indipendenti che concordatari, devono sapere con chi hanno a che fare quando magari vedono qualche rappresentante dell’Adiconsum dire il contrario in  convegni o riunioni.

Verba volant, scripta manent.

automobilista_logo.gif “Indennizzo diretto, porcata parlamentare sventata”

Grazie anche al fattivo interessamento di CNA che è intervenuta tempestivamente su chi di dovere e di altre associazioni di categoria l’insidioso emendamento 9.64 che metteva il giogo dell’obbligatorietà sull’indennizzo diretto è stato stralciato. Speriamo che un legislatore assennato possa invece approvare, in futuro, un formulato teso a rispettare il noto dettato della Corte Costituzionale con l’introduzione del concetto di piena facoltatività della procedura. Di seguito il resoconto della commissione Affari costituzionali del Senato:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=453972

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative(Seguito dell’esame e rinvio)Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.Il PRESIDENTE comunica che i seguenti emendamenti sono improponibili, perché estranei all’oggetto del provvedimento o, in parte minore, inammissibili perché privi di reale portata modificativa, precisando che l’elenco comprende anche quelli già indicati come improponibili nella seduta del 28 gennaio 2010: 1.1, 1.199, 1.148, 1.52, 1.122, 1.51, 1.118, 1.65, 1.53, 1.48, 1.176, 1.175, 1.11, 1.141, 1.114, 1.135, 1.64, 1.5, 1.169, 1.124, 1.156, 1.45, 1.204, 1.155, 1.170, 1.83, 1.18, 1.31, 1.35, 1.36, 1.37, 1.43, 1.47, 1.57, 1.58, 1.62, 1.63, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.78, 1.79, 1.81, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.101, 1.102, 1.104, 1.116, 1.117, 1.125, 1.128, 1.130, 1.131, 1.132, 1.138, 1.143, 1.149, 1.153, 1.168, 1.187, 1.186, 1.184, 1.183, 1.190, 1.192, 1.206, 1.207, 1.178, 1.177, 1.16, 1.14, 1.13, 1.42, 1.19, 1.194, 1.0.2, 1.39, 1.40, 1.12, 1.9, 1.7, 1.33, 1.34, 1.193, 1.205, 1.3000, 1.2000, 2.5, 2.40, 2.11, 2.33, 2.20, 2.12, 2.37, 2.21, 2.38, 2.13, 2.14, 2.15, 2.42, 2.39, 2.31, 2.16, 2.18, 2.36, 2.26, 2.0.1, 2.0.4, 2.0.9, 2.0.5, 3.19, 3.20, 3.21, 3.4, 3.22, 3.23, 3.15, 3.16, 3.11, 3.12, 3.13, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 4.14, 4.2, 4.13, 4.15, 4.16, 4.5, 4.7, 4.8, 4.11, 4.6, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.13 (testo 2), 5.40, 5.22, 5.41, 5.42, 5.24, 5.43, 5.44, 5.5, 5.45, 5.34, 5.46, 5.7, 5.6, 5.10, 5.23, 5.37, 5.47,  5.38, 5.25, 5.32, 5.0.1, 5.0.5, 5.0.3, 5.0.4, 6.1000, 6.29, 6.2, 6.14, 6.24, 6.11, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.26, 6.27, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.20, 6.7, 6.21, 6.22, 6.23, 6.15, 6.17,  6.18,  6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 7.35, 7.36, 7.37, 7.29, 7.23, 7.27, 7.19, 7.15,  7.2,  7.3, 7.4, 8.45, 8.46, 8.2, 8.27, 8.15, 8.49, 8.47, 8.12, 8.13, 8.26, 8.48, 8.31, 8.32, 8.33, 8.3, 8.5, 8.9, 8.22, 8.14, 8.18, 8.43, 8.0.1, 9.73, 9.21, 9.74, 9.64, 9.9, 9.49, 9.51, 9.61, 9.60, 9.58, 9.1, 9.65, 9.68, 9.70, 9.75, 9.2, 9.15, 9.16,  9.17,  9.18,  9.27, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.29,  9.53 (testo 2), 9.500, 9.0.1, 9.0.8, 9.0.10, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.31,  10.0.34, 10.0.35, 10.0.36, 10.0.37, 10.0.38, 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41, 10.0.42, 10.0.43, 10.0.44, 10.0.48, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24 e 10.0.25. Inoltre, sono inammissibili i seguenti subemendamenti: 1.41 (testo corretto)/2, 1.80 (testo 2)/1, 1.2000/1, 5.1/1, 5.13 (testo 2)/1, 5.0.5/1, 9.500/1, 9.600/1, 9.600/2 e 10.0.15/1.Informa, infine, che sono stati presentati alcuni subemendamenti e riformulazioni di emendamenti già presentati, pubblicati in allegato.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=16&id=34761

9.64

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. All’articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: ”Per i sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l’azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell’articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell’articolo 149, comma 6”.

3-ter. All’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:

”6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articola 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l’azione diretta di cui all’articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto”».